20 SETTEMBRE 2012- Dopo tre lunghi anni di discussioni e votazioni il Senato ha finalmente approvato all’unanimità, con 262 sì, la ratifica della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, firmata a Lanzarote nel 2007.
In tutto 41 Stati, tutti membri del Consiglio europeo, tra cui l’Italia, avevano sottoscritto il documento il 7 novembre 2007, ma a oggi ad averla ratificata erano soltanto Albania, Danimarca, Francia, Grecia, Malta, Olanda, San Marino, Serbia e Spagna. In ogni caso, essendo necessarie soltanto cinque ratifiche, la convenzione era entrata in vigore nel mese di luglio 2010.
Con la Convenzione di Lazarote i Paesi aderenti si impegnano a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, adottando misure comuni sia per la prevenzione sia per il perseguimento dei colpevoli e la tutela delle vittime. Gli stati aderenti si sono impegnati ad armonizzare i propri ordinamenti giuridici, modificando anche il diritto penale interno, se necessario.
Tra le novità più importanti, che riguardano sia il codice penale che quello di procedura penale, l’introduzione di due nuovi reati: l’istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e l’adescamento di minorenni. E’ introdotto nel codice penale pertanto l’art. 414 bis (“Pedofilia e pedopornografia culturale”) che prevede la reclusione da 3 a 5 anni per chiunque con qualsiasi mezzo anche telematico e con qualsiasi forma di espressione, istighi a commettere reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, di violenza sessuale contro bambini e di corruzione di minore”. Alla medesima pena soggiace chi in pubblico fa apologia di tali delitti. Chi viene accusato di tale crimine non potrà far valere quale scusante “ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume”.
Viene introdotto anche l’art. 609 undicies c.p. (“adescamento di minorenni-grooming”) che stabilisce che per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artefici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altri reti o mezzi di comunicazione. Tale condotta è punita con la reclusione da 1 a 3 anni. Inoltre sono previste pene più severe per alcuni ipotesi di reato quali i delitti di maltrattamenti in famiglia a danno di minori, associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessuale a danno di minori. Ulteriore inasprimento di pene anche per i reati di prostituzione minorile e di pornografia minorile.Infine, non si potrà più dichiarare di non essere a conoscenza della minore età della persona offesa nel caso di commissione di uno dei delitti contro i minori (anche se rimane la possibilità di invocare l’ignoranza inevitabile).
Sulla lotta alla pedofilia è stata anche approvata di recente una direttiva europea per un serio giro di vite contro pedofilia, pedopornografia e turismo sessuale. Si rilegga sulla questione l’articolo già pubblicato al seguente link https://www.fattodiritto.it/lotta-alla-pedofilia-approvata-direttiva-europea/.
AVV.VALENTINA COPPARONI