IL TESTO ORA PASSA DI NUOVO ALLA CAMERA PER LA TERZA LETTURA. L’ITER LEGISLATIVO PROSEGUE.
di Avv. Valentina Copparoni (Studio Legale associato Rossi-Papa-Copparoni di Ancona)
L’Aula del Senato ha approvato il 4 marzo scorso il disegno di legge n. 1345 sui reati ambientali. Il provvedimento ha ottenuto 165 voti favorevoli, 49 contrari e 18 astenuti, dopo aver subito delle modifiche a Palazzo Madama, e torna quindi all’esame della Camera per la terza lettura.
La norma introduce, rispetto al precedente testo, anche il divieto di esplosioni in mare per attività di ricerca e ispezione dei fondali prevedendo la reclusione da uno a tre anni chi utilizzi la tecnica dell’air gun nell’ispezione dei fondali marini finalizzata alla coltivazione di idrocarburi.
L’approvazione del disegno di legge è il frutto “dell’interlocuzione fra le diverse componenti politiche, mi auguro ci sia la stessa interlocuzione, al di là della stretta maggioranza, anche in altre occasioni – ha detto il ministro della Giustizia ed ex ministro dell’Ambiente, Andrea Orlando . Da ministro dell’Ambiente mi recai nella Terra dei fuochi e mi assunsi come impegno quello di procedere verso una riforma complessiva della punibilità dei reati ambientali e mi pare che oggi si sia giunti a questo risultato. Il provvedimento non è soltanto un segnale politico”.
Sempre secondo Orlando “non si tratta soltanto di un provvedimento che individua nuovi reati ma che consente anche per quei reati di carattere minore di estinguersi quando c’è una forma di collaborazione da parte di chi ha provocato questo danno ambientale, se è di contenuta entità”. L’approvazione del disegno di legge sui reati ambientali “rappresenta anche la miglior risposta politica, anche se naturalmente non può incidere in quel processo, a una vicenda come quella di Eternit perché si ridefiniscono le fattispecie di reato, finalmente abbiamo un riferimento certo per quanto attiene il disastro ambientale”.
Soddisfazione anche da parte delle associazioni ambientaliste.
Per il Wwf “l’adeguamento del Codice penale consente, tra l’altro, di poter contare su un termine di prescrizione più alto. Si ricorda, a tale proposito il caso Eternit: l’intervenuta prescrizione che ha mandato assolti gli imputati e’ dipesa dall’esistenza di reati assolutamente inadeguati rispetto alla gravita’ dei fatti. Nella proposta inoltre si stabilisce che si possano comminare sanzioni penali anche a carico delle persone giuridiche (societa’, imprese) che, spesso, sono le reali responsabili, di condotte nocive per l’ambiente”.
Secondo Legambiente e Libera “e’ stata finalmente cancellata la non punibilità dei reati colposi in caso di bonifica, tanto cara a Confindustria, e sono stati apportati ulteriori miglioramenti al testo grazie al voto favorevole della maggioranza, del Movimento Cinque Stelle e di Sel. Ora chiediamo alla presidente della Camera, ai presidenti delle Commissioni Giustizia e Ambiente e ai capigruppo di Montecitorio di calendarizzare immediatamente un disegno di legge”.
I punti principali
Il testo inserisce nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro l’ambiente, all’interno del quale vengono previsti i nuovi delitti di
–inquinamento ambientale;
– disastro ambientale;
– traffico e abbandono di materiale radioattivo;
– impedimento al controllo.
In particolare, il nuovo delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis) punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento, significativi e misurabili: delle acque o dell’aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo e di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna.
Il delitto di disastro ambientale punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, abusivamente, cagiona un disastro ambientale, specificando che tale deve considerarsi, alternativamente l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali o l’offesa all’incolumità pubblica in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Prevista anche l’aggravante relativa all’ipotesi che il delitto di disastro sia commesso in un’area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
Abbandono di materiale radioattivo. Il delitto di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452- quinquies) punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività, ovvero lo abbandona o se ne disfa illegittimamente. Il delitto di impedimento del controllo punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza sul lavoro ovvero ne compromette gli esiti.
Associazione mafiosa. Ulteriori circostanze aggravanti riguardano i casi in cui un’associazione per delinquere sia finalizzata a commettere reati ambientali o un’associazione mafiosa sia finalizzata a commettere un delitto ambientale od all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o servizi pubblici in materia ambientale. Un’altra aggravante per il caso che dell’associazione criminale facciano parte anche pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
Le sanzioni pecuniarie e la responsabilità delle persone giuridiche. Prevista anche la responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, stabilendo specifiche sanzioni pecuniarie (quantificate in quote, ogni quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro) per ciascuno dei nuovi delitti di inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote), di disastro ambientale (da 400 a 800 quote), di traffico di materiale radioattivo (da 250 a 600 quote) e di associazione a delinquere (comune e mafiosa) aggravata (da 300 a 1.000 quote).
In particolare gli emendamenti approvati dal Senato, all’articolo 1, rispetto al testo arrivato dalla precedente approvazione alla Camera sono:
– aumento di pene per le lesioni personali e le morti conseguenti al delitto di inquinamento ambientale;
– previsione della reclusione da uno a quattro anni e la multa da 20.000 a 80.000 euro per omessa bonifica;
– previsione della sopsensione del corso della prescrizione qualora il giudice, su richiesta dell’imputato, sospenda il procedimento;
– previsione per cui la confisca non trovi applicazione quando l’imputato abbia provveduto alla messa in sicurezza;
– ulteriori modifiche riguardano l’aggravante ambientale, il ravvedimento operoso, la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale ed il trasporto e l’abbandono di rifiuti e materiale radioattivo
– ridefinizione del danno ambientale come deterioramento significativo e misurabile di una risorsa naturale e catalogazione dei reati ambientali come reati colposi e non più come reati di pericolo.
F & D sta seguendo il cammino legislativo di questo testo e già nel giugno scorso avevamo approfondito la questione dopo che la Camera dei Deputati aveva dato il via libera al testo unificato sui delitti ambientali, testo (disegno di legge 1345) che poi è passato all’esame delle commissioni Ambiente e Giustizia del Senato. Il 18.12.2013 la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati aveva adottato all’unanimità il testo unificato di tre distinte proposte di legge recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente e l’azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale”
Il provvedimento introduce nel nostro codice penale il nuovo titolo VIbis “Dei delitti contro l’ambiente” ed in particolare 4 nuovi delitti mentre prima esistevano in materie solo contravvenzioni ad eccezione del traffico illecito di rifiuti (2007) e della “combustione illecita” del decreto Terra dei Fuochi (2014).
Già a quella data era evidente che l’approvazione, come sottolineato dal WWF, di fatto accelera un percorso avviato nel lontano 1998, quando ci fu la prima proposta di introduzione nel codice penale dei “Delitti contro l’ambiente” e “Disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno criminale dell’ecomafia”.
Ecco un estratto del nostro articolo pubblicato nel giugno 2014 (rileggi qui):
“Attualmente il quadro normativo dei reati ambientali è contenuto nel Codice dell’ambiente (D.Lgs. n. 152 del 2006) che sostanzialmente prevede reati di pericolo astratto, cioè legati al superamento di valori soglia per le sostanze inquinanti, puniti a titolo di contravvenzione.
Il testo unificato delle proposte di legge Micillo, Realacci e Pellegrino conferma le contravvenzioni previste dal Codice dell’ambiente, che non vengono novellate, ma aggiunge a tutela dell’ambiente nuovi reati.
Le principali novità introdotte dal testo approvato da Montecitorio, che ora passa al Senato.
4 NUOVI REATI:
Disastro ambientale: punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chi altera gravemente o irreversibilmente l’ecosistema o compromette la pubblica incolumità.
Inquinamento ambientale: prevede la reclusione da 2 a 6 anni (e la multa da 10mila e 100mila euro) per chi deteriora in modo rilevante la biodiversità (anche agraria) o l’ecosistema o lo stato del suolo, delle acque o dell’aria.Se non vi è dolo ma colpa, le pene sono diminuite da un terzo alla metà. Previsti invece aumenti di pene per i due delitti se commessi in aree vincolate o a danno di specie protette.
Traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività: prevista la pena della reclusione da 2 a 6 anni (e multa da 10mila a 50mila euro) per chi commercia e trasporta materiale radioattivo o chi se ne disfa abusivamente.
Impedimento del controllo: pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni per chi nega o ostacola l’accesso o intralcia i controlli ambientali.
–Aggravanti: vengono introdotte circostanze aggravanti applicabili al reato di associazione per delinquere, qualora diretto in via esclusiva o concorrente alla realizzazione di taluno dei nuovi delitti ambientali, nonché in relazione all’art. 416-bis, ove l’associazione sia finalizzata a commettere alcuno dei delitti contenuti nel nuovo titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti ecc. in materia ambientale.
– Ravvedimento operoso:Si tratta di una riduzione delle pene da metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nella individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Se per operare tali attività l’imputato chiede la sospensione del procedimento penale, il giudice può accordare al massimo un anno, durante il quale il corso della prescrizione è sospeso.
-Raddoppio termini di prescrizione: per i delitti ambientali i termini di prescrizione raddoppiano. Se poi si interrompe il processo per permettere il ravvedimento operoso, la prescrizione è sospesa.
– Obbligo della confisca: in caso di condanna o patteggiamento della pena per i nuovi delitti ambientali nonché per associazione a delinquere (sia comune quanto mafiosa) finalizzata alla commissione di delitti ambientali, si prevede la confisca delle cose costituenti il prodotto o il profitto del reato oppure, ove non sia possibile, la confisca per equivalente, di beni di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità.Analoga disposizione è inserita nel codice dell’ambiente, per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
– Condanna al ripristino: il giudice, in caso di condanna o patteggiamento della pena, ordina il recupero e dove tecnicamente possibile il ripristino dello stato dei luoghi a carico del condannato.
– Regolarizzazione ed estinzione reato: In assenza di danno o pericolo, nelle ipotesi contravvenzionali previste dal codice dell’ambiente, è prevista la possibilità di regolarizzazione attraverso l’adempimento a specifiche prescrizioni. In caso di adempimento il reato si estingue.
– Indagini e coordinamento: In presenza dei delitti contro l’ambiente, il Pubblico Ministero che indaga dovrà darne notizia al Procuratore Nazionale Antimafia.
-Incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione: consegue alla condanna per tali delitti;
-Coordinamento della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali che vengono fatti rientrare nel novero dei reati-presupposto di detta responsabilità.
-Introduzione nel codice dell’ambiente un procedimento per l’estinzione delle contravvenzioni ivi previste collegato all’adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni nonché al pagamento di una somma di denaro.
Di fatto il disegno di legge sposta in avanti la soglia di punibilità configurando il disastro come reato di evento e non più di pericolo concreto, come è invece il “disastro innominato” (l’art. 434, comma 1 codice penale ), la norma finora applicata dalla giurisprudenza al disastro ambientale.
Infatti attualmente, mancando una previsione specifica che punisce il disastro ambientale, si applica, secondo conforme giurisprudenza, l’art. 434 del nostro codice penale, il cosidetto disastro innominato che prevede. “Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punti, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è quella della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene”
La giurisprudenza si trova tutt’ora di volta in volta a doversi pronunciare sulle caratteristiche che deve avere il danno ambientale per configurarsi il disastro di cui all’art. 434 del nostro codice penale; in particolare il danno ambientale deve essere ampio , straordinariamente grave ed irreparabile e comportare danno o pericolo per la pubblica incolumità.
L’elemento oggettivo del reato è, dunque, l’esistenza di un disastro ma è altresì necessario che vi sia un pericolo per la pubblica incolumità.
I requisiti che connotano la nozione di “disastro” ambientale sono la “potenza espansiva del nocumento” anche se non irreversibile, e l'”attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità”.
Uno dei problemi maggiori legati all’attuale formulazione dell’art 434.cpc è che il delitto di disastro ambientale allo stato è configurato dal legislatore come reato permanente.
Ciò significa che il reato si perfeziona con il comportamento offensivo posto in essere dal soggetto, e soprattutto si consuma nel momento in cui cessa la condotta antigiuridica.
La prescrizione per il reato permanente decorre, attualmente, dal compimento dell’azione che interrompe la condotta illecita ovvero, se la permanenza non risulti cessata, dalla data della sentenza di primo grado.
Evidentemente, data la necessità di lunghe indagini per accertare questo tipo di reati e la lentezza dei processi che in primo grado possono raggiungere anche diversi anni, la prescrizione interviene, in molti casi, già nel primo grado di giudizio.
Attualmente, infatti, la prescrizione per il reato di cui all’art. 434 c.p. è fissata in 5 anni per l’ipotesi di cui al comma 1 ed in 12 anni per l’ipotesi di cui al comma 2″.
F& D continuerà a seguire l’iter legislativo e ad aggiornarvi.