Registrare una telefonata: Privacy contro Libertà di Opinione. quale diritto prevale nel balancing test?

di ALESSANDRA PAGANI**

184586299_2921117354789770_1102566772381012383_nL’art. 21 della Costituzione da un lato, il Codice privacy e il GDPR dall’altro, delineano il quadro generale della vicenda che recentemente ha interessato un noto blogger, Fedez e la rete televisiva nazionale Rai.

Le ragioni che hanno portato Fedez a registrare la telefonata avvenuta con i vertici Rai prima, e poi a divulgare la contestuale chiamata tramite canali social, ha creato uno “scossone” mediatico.

Quali sono i risvolti giuridici rilevanti in tal caso?
In occasione del concerto del primo Maggio, trasmesso dalla Rai, Fedez ha lanciato un appello nei confronti della politica italiana, in relazione all’approvazione della questione controversa relativa al DLL Zan.
Il cantante ha accusato la Rai e in particolare i suoi vertici di aver ordinato di censurare il suo monologo che risultava essere troppo colorito e dai contenuti non opportuni per la successiva messa in onda. Il rapper ha rilanciato affermando che gli è stato intimato di modificare il suo monologo e di utilizzare toni e allusioni meno incisive rispetto a determinati partiti politici.
Come è mai possibile, questo comportamento, alla luce dell’art. 21 della Carta Costituzionale che legittima tutti ad esprimere e manifestare liberamente il proprio pensiero?
Senonché nel caso di specie il diritto alla libera manifestazione del pensiero confligge con quello alla riservatezza in quanto lo stesso Fedez, ha lamentato una violazione del succitato diritto costituzionale solo dopo aver registrato e divulgato la telefonata con i vertici Rai.
A questo punto, il giurista si chiede se sia possibile effettuare un bilanciamento – il c.d balancing test – tra, da un lato la libertà di espressione e opinione costituzionalmente garantita e dell’altro il diritto alla riservatezza, più in generale alla privacy, che impone di non diffondere tutto ciò che attiene la sfera privata di ogni singolo senza il consenso dello stesso interessato.
L’equilibrio tra queste due posizioni, entrambe costituzionalmente protette è affidato in primo luogo al legislatore ordinario e in seconda battuta alla Corte Costituzionale che ha affermato il principio dell’equo bilanciamento tra i diversi interessi, per evitare che la tutela dell’uno comporti il totale o eccessivo sacrificio dell’altro.
Il diritto alla riservatezza, garantita dalla CEDU e implicitamente dalla Costituzione esprime l’esigenza di ogni individuo ad escludere dall’altrui conoscenza tutto ciò che attiene alla propria persona.
Quello alla libera manifestazione del pensiero, protetto dall’art. 21 della Costituzione, e non marginalmente dall’art. 15 Cost., protegge invece la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione privata: tutti questi principi condannano Fedez che senza alcuna giustificazione ha diffuso sui social la conversazione telefonica che rientra a tutti gli effetti nell’ambito di una comunicazione privata e per tali ragioni destinata a restare tale.
Il balancing test, come si è avuto modo di osservare rappresenta un tema controverso, che molto spesso ha avuto bisogno della composizione giudiziale. Con sentenza n.9/1965, la Corte Costituzionale ha statuito che” la libertà di manifestazione del pensiero è, tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione….”. Non sono poi mancate nei decenni successivi, presso la Consulta pronunce in tal senso.

Sembra proprio che tali diritti costituzionalmente garantiti avessero una posizione di supremazia incondizionata. Tuttavia con l’avvento delle nuove tecnologie, le esigenze cambiano radicalmente, tantoché si rende necessaria l’introduzione di nuove forme di controllo e di tutela, precedentemente neanche immaginabili. L’introduzione del Codice Privacy avvenuta con L.675/1996, poi modificato con il D.Lgs. 196/2003, dimostra come il diritto alla riservatezza, irrompe nel panorama legislativo per porre rimedio all’utilizzo smodato dei dati personali. Da qui, una netta rottura tra l’equilibrio da una parte e il bilanciamento dell’altro. Non è perciò facile poter usufruire di un diritto senza poi ledere l’altro.

In tal senso, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 24288 del 2016, afferma che “non è illecito registrare una conversazione perché chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione”, l’equilibrio risulterà violato quando si diffonderà la conversazione per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui. Così l’art. 167, comma 2 Cod. Privacy dispone che i reati ivi previsti sono punibili soltanto “se dal fatto deriva nocumento”. L’utilizzo delle registrazioni è decisamente uno strumento utile ed è legale registrare le conversazioni, poiché costituisce solo la fissazione documentale di un proprio vissuto. Sulla scorta di queste pronunce, registrare una telefonata è legale, non lo è pubblicarla nel suo contenuto.

Nel caso di specie, Fedez poteva registrare la telefonata con i vertici Rai, ma non era di certo legittimato a pubblicarla nei canali social, senza il consenso degli interessati. In tal molto, potrà essere giustificata nei sui confronti una richiesta di risarcimenti danni e laddove ne ricorrano i presupposti, potranno presentare querela in relazione al reato di cui all’art.615 bis c.p.

In definitiva registrare è lecito ma occorre fare grande attenzione al fine per il quale si procede: il rischio è quello perdere di vista il bilanciamento dei diritti con totale compromissione dell’uno a scapito dell’altro.

Bibliografia e sitografia:
P. Caretti, Manifestazione del pensiero, in Dizionario di Diritto Pubblico S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2006. M. Luciani, La libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato, in www.astrid.online.it
P. Caretti- A. Cardone, diritto dell’informazione e della comunicazione nell’era della convergenza. Stampa, radiotelevisione, telecomunicazioni, internet, teatro e cinema, Bologna, Il Mulino, 2019.
A. Pace – M. Manetti, Articolo 21, In Commentario della Costituzione, a cura di G.Branca, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro Italiano, 2006.
www.cortecostituzionale.it
www.giurcost.org

** **ARTICOLO SELEZIONATO COME VINCITORE  DELLA CATEGORIA “DIRITTO DELLA PRIVACY ” del progetto di Law Review realizzato in collaborazione tra Associazione Culturale Fatto&Diritto e ELSA Macerata

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