Responsabilità civile dei magistrati:l’Italia a rischio di sanzioni da parte dell’Europa

DOPO DUE ANNI DALLA CONDANNA DEL NOSTRO PAESE PER GLI ECCESSIVI LIMITI POSTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEI MAGISTRATI, PROBABILE APERTURA DI UNA FORMALE PROCEDURA DI INFRAZIONE DA PARTE DELL’EUROPA

di Avv. Valentina Copparoni (Studio Legale Associato Rossi-Papa-Copparoni di Ancona)

toghe-29 SETTEMBRE 2013- Il tema è uno dei più dibattuti, da anni, nel nostro paese: la responsabilità civile dei magistrati. In queste settimane l’argomento è già oggetto nuovamente di discussione perchè rientrante tra le dodici proposte di referendum avanzate dai Radicali e le per quali si stanno raccogliendo le firme in tutta Italia e poi in questi giorni  di nuovo sotto la lente di ingrandimento. Questa volta si tratta di notizie che arriverebbe dalla Commissione UE che, secondo quanto riportato dall’Ansa, a breve potrebbe aprire una procedura d’infrazione contro l’Italia per i limiti posti alla responsabilità civile dei giudici nell’applicazione del diritto europeo.

Il possibile intervento dell’Europa deriverebbe dal mancato rispetto della condanna inflitta all’Italia per lo stesso motivo dalla Corte di Giustizia Ue nel novembre 2011.In particolare la normativa italiana in tema di responsabilità civile dei magistrati sarebbe non conforme al diritto europeo perchè esclude in generale la responsabilità dei magistrati per errori di interpretazione e valutazione che, invece, viene limitata soltanto in ipotesi di dolo o colpa grave, concetti tra l’altro interpretati dalla giurisprudenza nazionale in maniera molto restrittiva. Insomma un eccessivo garantismo che l’Europa sembrerebbe non più accettare soprattutto dopo una condanna dell’Italia proprio per i medesimi motivi soltanto due anni fa.
Il presidente dell’ Unione delle Camere penali, Avv. Valerio Spigarelli, ha accolto con soddisfazione tale possibilità definendola un atto “importante” che “segnala la necessità di una riforma generale della legge sulla responsabilità civile dei magistrati. E il referendum che abbiamo promosso si muove su questa linea. “In 25 anni ci sono state solo quattro condanne di giudici e soltanto 400 casi, su migliaia, sono stati ammessi alla valutazione giurisdizionale. Noi non vogliamo mettere la ‘mordacchià ai giudici ma garantire il cittadino, che non deve trovarsi esposto a un vuoto di tutela rispetto ad errori dei magistrati”.

Sula responsabilità dei magistrati l’anno scorso vi era stato da parte del nostro Parlamento un tentativo di modifica della disciplina vigente. Infatti nel febbraio 2012 la Camera dei deputati aveva approvato la legge comunitaria 2011 ma con lunghi strascichi di polemiche perché l’aula di Montecitorio, in quella sede, aveva anche approvato, a scrutinio segreto e con il parere contrario del governo, un emendamento proposto dal leghista Gianluca Pini che introduceva una modifica alla legge sulla responsabilità civile dei magistrati.
L’emendamento approvato in quella sede prevedeva che “chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto“. Il testo inoltre stabiliva che “ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell’errore di diritto“.
Le polemiche successive, supportate anche da una dura e contraria presa di posizione dell”Associazione nazionale magistrati, hanno portato una situazione di stallo e di blocco.

LA DISCIPLINA VIGENTE- Il fondamento della responsabilità civile del magistrato nei confronti delle parti processuali o di altri soggetti a causa di eventuali errori o inosservanze compiute nell’esercizio delle sue funzioni, analoga a quella di qualunque altro pubblico dipendente, troverebbe il suo fondamento nell’art. 28 Costituzione (“I funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità di estende allo Stato e agli enti pubblici”).La materia, dopo gli esiti di una consultazione referendaria che ha abrogato la disciplina precedente che dettava molti limiti alla responsabilità civile del magistrato, ha trovato fino ad oggi regolamentazione nella legge 13 aprile 1988, n. 117 (c.d. legge Vassalli).
Sotto il profilo sostanziale, la legge afferma il principio della risarcibilità di qualunque danno ingiusto conseguente ad un comportamento, atto o provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero conseguente a diniego di giustizia.
La legge Vassalli stabilisce, inoltre, che non possono dare luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove sotto questo profilo, all’evidenza, la tutela delle parti è esclusivamente all’interno del procedimento, attraverso il ricorso al sistema delle impugnazioni del provvedimento giurisdizionale che si assume viziato.
Rimane spazio in ogni caso per un’eventuale responsabilità disciplinare del magistrato, laddove ci si trovi in presenza di un’abnorme o macroscopica violazione di legge.
Sotto il profilo più concreto, la responsabilità per il risarcimento dei danni grava sullo Stato, nei confronti del quale il danneggiato può agire ma in caso di affermazione di responsabilità lo Stato può rivalersi, a determinate condizioni, sul magistrato. In particolare l’azione di responsabilità e il relativo procedimento è subordinata all’esperimento di tutti i mezzi ordinari d’impugnazione e degli altri rimedi per la modifica o la revoca del provvedimento che si ritiene causa di danno ingiusto e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell’ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. In ogni caso la domanda risarcitoria deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni (che decorrono dal momento in cui l’azione è esperibile).

LA POSIZIONE DELL’EUROPA VERSO L’ITALIA- In tema di responsabilità civile dei magistrati e sulla legge Vassalli del 1988, anche l’Europa ha preso una ferma posizione nei confronti dell’Italia.
Con ricorso per inadempimento del 29 luglio 2010,infatti, la Commissione Europea ha denunciato alla Corte di Giustizia l’incompatibilità della normativa italiana sulla responsabilità dei magistrati (legge 13.04.1998, n. 177 – cd. Legge Vassalli) con l’ordinamento europeo.
Con la sentenza della Corte di Giustizia, sez. III, 24 novembre 2011, C-379/10 la Corte ha censurato l’aprioristica esclusione della responsabilità dei giudici ove sia in discussione l’interpretazione di norme di diritto o di valutazione del fatto e delle prove (art. 2, comma 2 della legge) ed ha, altresì, rilevato che i commi 1 e 3 dell’art. 2, limitando la residua responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave, sono contrari alla giurisprudenza europea, che impone la responsabilità dello Stato per le violazioni dei diritti riconosciuti al singolo dall’ordinamento europeo, in presenza di un nesso causale certo e di una violazione manifesta del diritto vigente.

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