L’ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO CANONICO DIVENTA PIÙ SEMPLICE
di avv. Mary Basconi
Il documento emanato da Papa Francesco modifica il processo canonico per ottenere la dichiarazione di nullità del sacramento del matrimonio e comporta delle novità in materia procedurale dirette a snellire e semplificare l’iter.
La riforma è contenuta in due lettere apostoliche emanate in forma di “motu proprio”, la prima “Mitis Iudex Dominus Iesus” è rivolta alla Chiesa di rito latino, mentre l’altra “Mitis et misericors Iesus” alla Chiesa di rito orientale. Entrambe partono da una premessa: a Pietro ed ai suoi Successori è stato affidato il potere di compiere nella Chiesa l’opera di giustizia e verità ed in forza di questo potere, gli stessi hanno il sacro diritto e, di fronte al Signore, il dovere di giudicare i propri “sudditi”. Tra le “materie” di giudizio rientra senza dubbio anche l’indagine sul reale intendimento e sulla volontà di due fedeli che scelgono di unirsi in matrimonio. Il tema del vincolo matrimoniale è stato nei secoli elaborato dalla Chiesa e trattato in modo tale da verificare il consenso dei coniugi e consentire, attraverso un processo giudiziale, le loro intenzioni in modo da rendere la vita ecclesiastica il più possibile coerente con la verità di fede professata ed il processo giudiziale è una delle forme attraverso le quali la Chiesa favorisce continuamente il raggiungimento del suo scopo essenziale che è quello del bene dei fedeli. Naturale che, le istituzioni ed i procedimenti, poiché frutto di decisioni umane, sono sempre perfettibili.
Se dunque queste sono le premesse, il rinnovo della procedura volta ad ottenere la dichiarazione di nullità del matrimonio, si inserisce nell’ambito di una riforma puramente procedurale, che risponde alle richieste di adeguamento avanzate dagli “operatori” del settore nel corso degli anni, né più né meno di quanto si può riscontrare nella legislazione dello Stato.
Sottolinea infatti Papa Francesco che la spinta riformatrice accoglie il favore della maggioranza dei componenti dell’episcopato, riuniti nel recente Sinodo straordinario, ed è stata alimentata “dall’enorme numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o morale. La carità dunque e la misericordia esigono che la stessa Chiesa come madre si renda vicina ai figli che si considerano separati”.
In questo contesto, non cambiano i motivi per i quali i coniugi possono chiedere l’annullamento né diminuisce il grado di accertamento e verifica delle ragioni esposte dagli interessati. La riforma si limita a rendere la procedura più fruibile e meno costosa per i fedeli.
Cosa cambia.
I. Una sola sentenza in favore della nullità esecutiva. Non è più richiesta una doppia decisione conforme in favore della nullità del matrimonio, ritenendosi che sia sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo giudice a norma del diritto.
II. Il giudice unico sotto la responsabilità del Vescovo. Sarà responsabilità del Vescovo costituire il giudice unico assicurando, nell’esercizio pastorale della propria potestà giudiziale, che non si indulga a qualunque lassismo.
III. Lo stesso Vescovo è giudice. Il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati. Ciò comporta lo svolgimento diretto della funzione giudiziaria in materia matrimoniale, specialmente nel processo più breve che viene stabilito per risolvere i casi di nullità più evidente.
IV. Il processo più breve. Viene inserita una nuova forma di processo più breve (in aggiunta a quello documentale attualmente vigente) che troverà applicazione nei casi in cui la nullità è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti. Osserva Papa Francesco, che non è sfuggito in questo caso il pericolo che un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell’indissolubilità del matrimonio. Proprio per questo ha previsto che in tale nuovo processo sia costituito giudice lo stesso Vescovo, che in forza del suo ufficio pastorale è il maggiore garante dell’unità cattolica nella fede e nella disciplina.
V. L’appello alla Sede Metropolitana. Sarà ripristinata la Sede del Metropolita in ogni provincia ecclesiastica. I coniugi dovranno rivolgere le richieste di nullità del matrimonio direttamente al Vescovo locale, senza dover recarsi nella Sede Apostolica situata nella Città del Vaticano. Il ripristino della vicinanza tra il giudice ed i fedeli, si manifesta anche per quanto riguarda le previsioni di carattere economico ove si prevede che “salva la giusta e dignitosa retribuzione egli operatori dei tribunali” sarà “assicurata la gratuità delle procedure, perché la Chiesa, mostrandosi ai fedeli madre generosa, in una materia così strettamente legata alla salvezza delle anime” manifesti il suo amore gratuito dal quale tutti siamo stati salvati (VI. Il compito delle Conferenze Episcopali).
VII. L’appello alla Sede Apostolica. Resta la possibilità di appellare la sentenza dinanzi al Tribunale Ecclesiastico. Tuttavia, se la sentenza non sarà appellata o le motivazioni dell’appello saranno manifestamente infondate, la sentenza emessa in prima istanza diverrà esecutiva.
Sulla base delle nuove regole, sarà possibile procedere attraverso il nuovo rito breve in tutti quei casi in cui “l’accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti” quali, ad esempio, la mancanza di fede che può ingenerare un vizio del consenso, l’aborto procurato per impedire la procreazione, l’occultamento della sterilità di uno dei coniugi, l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al momento del matrimonio o in un tempo immediatamente successivo, l’occultamento dell’esistenza di figli nati da una precedente relazione, la violenza fisica perpetrata a carico di uno dei due coniugi per estorcerne il consenso, un vizio di mente comprovato al momento dell’espressione del consenso ad unirsi in matrimonio.
Per poter accedere al rito breve sarà inoltre necessario che entrambi i coniugi ne facciano richiesta, mentre sarà escluso nel caso in cui tra gli stessi vi sia disaccordo o contenzioso sulla necessità di chiedere che venga accertata la nullità del matrimonio. Oltre ai casi evidenti della nullità delle nozze, sopra elencati, si potrà ricorrere al Vescovo anche quando ricorrano circostante di fatti e di persone, confermate da testimonianze e documenti che non richiedono un’istruzione più accurata della causa poiché la nullità del vincolo risulta manifesta.
Cosa non cambia. Le cause di nullità del matrimonio continueranno ad essere trattate per via giudiziale, e non amministrativa, non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto perché lo esige la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo. I motivi in base ai quali si può richiedere l’annullamento restano gli stessi:
Simulazione – esclusione: si verifica quando vi è difformità tra quanto manifestato esternamente e la volontà interna della persona che si accinge a contrarre le nozze. Simulazione totale: si parla di simulazione totale quando il contraente esclude il matrimonio nella sua totalità, svuotandolo di ogni contenuto. Esclusione dell’indissolubilità: si verifica quando il coniuge, già al momento di contrarre le nozze, ritiene plausibile e si riserva, in ipotesi di vita coniugale infelice, la possibilità di poter riacquisire la propria libertà ricorrendo al divorzio o alla nullità del matrimonio. Esclusione della prole: si ha in presenza della volontà di uno dei coniugi, o entrambi, di non procreare figli nel corso del matrimonio in maniera assoluta e senza limiti di tempo. Esclusione dell’unità – fedeltà: si verifica quando si esclude la fedeltà, cioè l’esclusività della donazione di sé stessi all’altro coniuge, riservandosi la possibilità di intrattenere relazioni sessuali con altre persone. Esclusione del bene dei coniugi: il contraente esclude che il matrimonio tenda al bene ed alla felicità dell’altro coniuge, privando il rapporto coniugale di affetto e sentimento. Esclusione della dignità sacramentale: il contraente esclude il matrimonio come sacramento; vuole cioè il matrimonio ma non vuole il sacramento. In altre parole, accetta il matrimonio come contratto ma esclude la dignità sacramentale dello stesso. Incapacità per mancanza di sufficiente uso di ragione: I contraenti devono essere dotati di un sufficiente uso di ragione tale da comprendere la natura dell’atto matrimoniale. Incapacità per grave difetto di discrezione di giudizio: incapacità causata non da vere e proprie malattie mentali, come nel caso di incapacità per mancanza di sufficiente uso di ragione, ma da gravi forme di nevrosi e psicopatie; inoltre anche da alcolismo e tossicodipendenza. La discrezione di giudizio è intesa, quindi, come maturità psicologica che, se non adeguata, comporta immaturità anche di tipo affettivo. Incapacità di assumere ed adempiere gli obblighi essenziali del matrimonio: quando il soggetto, per cause di natura psichica, non è in grado di assumere ed adempiere gli obblighi essenziali del matrimonio. Costituiscono causa di detta incapacità le affezioni di carattere sessuale (tra cui l’omosessualità e la ninfomania), le deviazioni o perversioni sessuali, l’alcolismo cronico, la tossicodipendenza e altri gravi disturbi di carattere psichico e caratteriali. Ignoranza: i contraenti ignorano che il matrimonio è una comunità permanente tra un uomo ed una donna, ordinata alla procreazione della prole. Tale ignoranza non si presume dopo la pubertà. Errore sull’identità della persona: si ha in caso di matrimonio in cui un contraente si unisce all’atro per errore sulla persona (che si verifica tipicamente nei casi di matrimonio per procura). Errore su una qualità dell’altra persona: tale tipo di errore determina nullità quando la caratteristica su cui cade l’errore è stata determinante ai fini della scelta di unirsi nel vincolo del matrimonio. Errore sull’unità o l’indissolubilità o la dignità sacramentale del matrimonio: la nullità si determina soltanto quando abbia inciso sulla volontà. In questo senso, se il contraente avesse conosciuto ed appreso il valore dell’indissolubilità, non avrebbe contratto il matrimonio. Dolo: si verifica quando vi sia stato un inganno provocato per estorcere all’altra parte un consenso al matrimonio che altrimenti non sarebbe stato concesso. Condizione: la condizione è una circostanza esterna da cui far dipendere l’efficacia di un atto giuridico. Nel diritto canonico solo la condizione apposta per il verificarsi di un atto futuro determina la nullità del vincolo; e ciò perché in detta circostanza manca del tutto la volontà matrimoniale dal momento che l’efficacia di un matrimonio viene subordinata al verificarsi di un evento futuro ed incerto. L’apposizione di una circostanza relativa al presente oppure al passato rende invece il matrimonio valido oppure invalido a seconda che esista o meno il presupposto della condizione. Violenza o timore: il matrimonio contratto per violenza o grave timore incusso dall’esterno, per liberarsi del quale si accettano le nozze, comporta la nullità del vincolo. Impedimenti dirimenti: possono essere vari e numerosi. A titolo esemplificativo: l’età, l’impotenza coeundi, il vincolo di un precedente matrimonio, l’ordine sacro, il voto perpetuo di castità, la disparità di culto, il ratto, il coniugicidio, la parentela, l’affinità, la pubblica onestà e l’adozione. La forma canonica: il matrimonio può essere dichiarato nullo per difetto di forma quando non sia stato celebrato nelle forme canoniche prescritte. Matrimonio rato e non consumato: i coniugi, o uno soltanto di essi, possono chiedere al Santo Padre la grazia della dispensa dal matrimonio rato, cioè celebrato, ma non consumato quando, dopo la celebrazione delle nozze, non vi sia stata la consumazione di un atto idoneo alla generazione della prole.
La riforma è stata accolta con entusiasmo nell’ambito ecclesiale. Era una necessità sentita da tempo quella di rendere le procedure giudiziali per l’accertamento della nullità del matrimonio più snelle, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento della nullità per le nozze celebrate senza fede. In tale contesto, non desta particolare stupore la decisione di “modificare” regole procedurali e tempi per l’ottenimento di una pronuncia. L’annullamento non è più facile. L’intento della riforma non sembra quello di sminuire il valore del sacramento né l’indissolubilità del matrimonio quanto piuttosto, di “favorire la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio”.