Rock & Diritto: il rock di Ozzy sotto accusa

di Valentina Copparoni

Il panorama delle band heavy rock e metal è spesso affiancato, e altrettanto spesso non sempre in maniera corretta, ai temi della violenza in alcune delle sue forme ed espressioni.
Difatti brani di tali generi associano sonorità rock pesanti ed oscure con testi che trattano di episodi di violenza o evocano, seppur non direttamente, comportamenti violenti.
Ne è un esempio la canzone “Suicide Solution” (contenuta nell’album Blizzard of  Ozz) di Ozzy Osbourne, cantante britannico per anni leader del gruppo Black Sabbath, che negli anni ’80 fu al centro delle polemiche dopo che alcuni ragazzi, in periodi e luoghi differenti, si suicidarono durante l’ascolto della stessa.
I genitori delle vittime citarono a giudizio sia Ozzy Osbourne che la casa discografica CBS accusandoli di istigazione al suicidio attraverso i testi delle canzoni pubblicate ed in particolare attraverso i versi del brano “Suicide Solution”:

« Breaking laws, knocking doors / But there’s no one at home / Made your bed, rest your head/ But you lie there and moan / Where to hide, suicide is the only way out » (« Violare leggi, scalciare porte / Ma non c’è nessuno a casa/ Rifatti il letto, riposa la testa /Ma ti stendi e ti lamenti / Dove nascondere, che il suicidio è l’unica via d’uscita »).

La canzone fu anche analizzata tecnicamente alla ricerca di messaggi subliminali che secondo l’accusa si nascondevano dietro i versi «Get the gun, Get the gun and try it, shoot shoot shoot shoot shoot shoot!» (“Prendi il fucile, prendi il fucile e prova, spara spara spara spara!”).
Ozzy e la CBS si difesero affermando che la canzone voleva essere un omaggio ad un amico/collega di Osbourne (Bon Scott cantante degli AC/DC) morto per abuso di alcool e che non contenesse alcun messaggio subliminale che potesse istigare ad atti violenti o autolesionisti e che inoltre il termine “solution” del titolo era usato nel senso di sostanza (es. bevanda alcolica) e non di soluzione di un problema.
Dopo anni Osbourne e la casa discografica vennero definitivamente ritenuti non responsabili per i suicidi, ma il caso Ozzy non è rimasto isolato.

Sotto pesanti polemiche si ritrovarono sempre negli anni ’80 i componenti del gruppo inglese Judas Priest accusati di istigazione alla violenza (e poi assolti) che si difesero invocando la libertà di espressione, mentre più recenti le pesanti critiche e le polemiche aventi come protagonisti cantanti e band del filone rap o metal come Eminem, Marilyn Manson e Slayer, quest’ultimi due accusati di incitare al satanismo e a pratiche esoteriche attraverso i testi delle loro canzoni e le sonorità oscure della loro musica.
Anche in Italia si sono trovati sotto accusa per la violenza di alcuni brani diversi gruppi e cantanti, tra cui il gruppo 99 Posse e il rapper Fabri Fibra.

Ma dal punto di vista più strettamente giuridico sarebbero sostenibili accuse del genere? In Italia l’istigazione o aiuto al suicidio è un’ipotesi di reato (art. 580 c.p.) che punisce chiunque determini altri al suicidio o rafforzi l’altrui proposito di suicidio anche agevolandone l’esecuzione e per il quale è prevista la pena della reclusione da 5 a 12 anni (se il suicidio avviene), da 1 a 5 anni se non avviene sempre che, però, dal tentativo derivi una lesione personale grave o gravissima.  Se poi la vittima è minore degli anni 14 o comunque non ha la capacità di intendere o volere si applicano le medesime pene previste per l’omicidio.
Il nostro ordinamento punisce anche altre forme di istigazione tipo quella a delinquere (art. 414 c.p.)  che punisce chi  pubblicamente istiga a commettere uno o più reati, quella a disobbedire alle leggi (art. 415 c.p.) che punisce chi in pubblico istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico o all’odio fra le classi sociali, quella a compiere delitti contro la personalità internazionale ed interna dello Stato (art. 302 c.p.).
Tutte queste ipotesi di reato sono punibili però soltanto a titolo di dolo pertanto la condotta di chi agisce deve essere sorretta dalla consapevolezza e volontà, non essendo ammissibile un’ipotesi colposa ossia non volontaria.
Esiste poi la c.d. apologia di reato  sanzionata dall’art. 414, comma 3 del codice penale che punisce chi pubblicamente esalta e/o manifesta la correttezza e la giustificabilità di atti ritenuti illeciti dall’ordinamento giuridico.

Ma allora Ozzy e gli altri sono vittime di censura della libertà di espressione e di manifestazione del pensiero o sono effettivamente istigatori alla violenza o all’autolesionismo?  Il dibattito è ormai aperto da tempo e questa è sicuramente una delle manifestazioni della libertà di pensiero.

 

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