di Dr.ssa Sofia Ermini
Quando parliamo di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) ci riferiamo a due tipologie di titoli abilitativi, in gergo più comune “comunicazioni”, trattate dagli artt. 6 bis – 22 del T.U. sull’edilizia DPR 380/2011, nonché art. 19 l. 241/1990 , le quali trovano attuazione in ambito di lavori di manutenzione straordinaria, ovvero tutti quegli interventi che, non comportando una variazione della volumetria complessiva dell’edificio o la sua destinazione d’uso (da abitazione a magazzino), vadano a realizzare opere sugli edifici, anche di carattere strutturale, ad ammodernare o integrare servizi igienico sanitari e tecnologici. Con il D.Lgs 25/11/2016 n. 222 è stato infatti introdotto il nuovo titolo abilitativo CILA (art. 6 bis del TU) di carattere residuale rispetto alla rinomata SCIA e al PERMESSO previsto dall’art. 10 del TU, operante nelle ipotesi non riconducibili agli interventi previsti dagli artt. di riferimento di questi ultimi. La CILA e la SCIA si distinguono principalmente per il fatto che la prima tratta di manutenzione straordinaria di tipo leggero, in quanto non diretta ad incidere su elementi strutturali di una costruzione, mentre la seconda di manutenzione straordinaria pesante per analoghi motivi, ma di segno contrario e per le ipotesi di riedificazione di un edificio demolito. Un elemento invece che accomuna entrambe sotto certi aspetti è la tutela del terzo, controversa proprio a causa della natura non chiara delle due comunicazioni, questione sorta in primis con l’avvento della SCIA, precedente quindi alla CILA e al Decreto Madia. Per quanto riguarda la CILA, proprio come per la SCIA, la giurisprudenza maggioritaria è orientata a riconoscerla come atto privato e perciò non immediatamente impugnabile dinnanzi al TAR, difatti il privato, richiamando quanto già previsto dall’art. 19 comma 6-ter, può sollecitare il controllo da parte dell’Amministrazione, e solo successivamente, ovvero in caso di inerzia, procedere in conformità all’azione prevista dall’art. 31 commi 1-2-3 del D.lgs. 104/2010. Relativamente alla CILA inoltre, in una pronuncia in Adunanza in Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 1784, del 4 agosto 2016, è stato chiarito che qualora venga utilizzata tale comunicazione per la realizzazione di opere necessitanti un permesso a costruire, l’Amministrazione è titolare degli ordinari poteri repressivi e sanzionatori dell’abuso, e quindi a conferma del fatto che laddove l’Amministrazione rimanga inerte, a seguito di sollecitazione da parte del privato all’esecuzione dell’attività di controllo, quest’ultimo può procedere tramite azione avverso il silenzio. Richiamando però una recente pronuncia del T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 13/09/2018, n.5486, si può fissare un punto fermo sulla questione ed evidenziare la distinzione principale a livello di tutela con la SCIA, difatti la CILA è certamente attività di edilizia libera come la SCIA, ma non è sottoposta al pari della stessa ad un controllo sistematico da parte dell’Amministrazione, tramite il rispetto per cui di requisiti e termini perentori, ma quest’ultima è tenuta semplicemente a verificare che con quel titolo si stiano effettivamente svolgendo attività di manutenzione straordinaria leggera, altrimenti occorre procedere secondo quanto affermato nella pronuncia dell’Adunanza del Consiglio di Stato.