Se il coniuge non paga il mantenimento ci pensa lo Stato

NOVITÁ 2016 IN MATERIA DI SEPARAZIONE

Di dott.ssa Debora Iammarino

  
La legge di stabilità 2016 ha introdotto una importante novità in materia di separazione dei coniugi.Se l’ex coniuge non paga l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice, a decorrere dal 1 gennaio 2016, sarà lo Stato ad anticipare le somme.

Il nuovo Fondo di solidarietà è stato introdotto al fine di rispondere alle esigenze del coniuge più debole (e della prole), che spesso versa in stato di necessità a causa del mancato versamento da parte dell’obbligato.

Il coniuge che non riceve l’assegno potrà proporre istanza al Tribunale del luogo di residenza, richiedendo il versamento di una somma di denaro sino all’ammontare dell’assegno stesso.

Ma attenzione ai limiti imposti dalla legge n. 208/2015, la quale ha destinato tale fondo solamente ai titolari dell’assegno “determinato ai sensi dell’articolo 156 del Codice Civile”, limitatamente quindi ai coniugi separati, escludendo dalla fruibilità delle somme i titolari di assegno divorzile, oltre che gli ex conviventi.

Ulteriore condizione imposta dalla legge è data dalla dimostrazione dello stato di bisogno, infatti la parte richiedente dovrà provare di non poter provvedere alle proprie esigenze di vita.

Tali prove saranno poi sottoposte al vaglio del Presidente del Tribunale, il quale deciderà sull’istanza entro 30 giorni, rigettandola con decreto non impugnabile, o accogliendola e trasmettendo gli atti al Ministero della Giustizia, il quale provvederà alla corresponsione richiesta tramite l’apposita dotazione ( di 250 mila euro per l’anno 2016 e 500 mila euro per l’anno 2017), salvo rivalsa sul coniuge moroso.

I dettagli dovranno essere ancora stabiliti dall’apposito decreto attuativo, che dovrà essere emanato entro fine mese dal Ministero della Giustizia.

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