PAROLA DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO
di avv. Tommaso Rossi (Studio Legale Associato Rossi-Papa-Copparoni)
Il «mammismo», ovvero la «dipendenza psicologica dai propri genitori», è un grave problema all’interno del matrimonio.
Quale donna non ha mai pensato di proprio marito almeno una volta che “è troppo mammone”, e che la suocera è come un tarlo che da dentro “rosicchia” giorno dopo giorno il rapporto moglie-marito.
“Tra moglie e marito non mettere il dito”, diceva qualcuno. “Ma neanche la suocera”, faceva eco qualcun’altro.
Questa volta, inaspettatamente, è monsignor Paolo Rigon, vicario giudiziale del tribunale ecclesiastico della Liguria, che addirittura si spinge a indicare nel “mammismo” una di quelle forme di dipendenza che possono essere prese a esempio per la dichiarazione di nullità del matrimonio. Nella relazione pronunciata sabato a Genova per l’inaugurazione dell’anno giudiziario ecclesiastico, il vicario è stato abbastanza drastico affermando che, quando «per ogni scelta, per ogni mossa, è necessaria l’approvazione del genitore, che di fatto diventa patologicamente il vero coniuge», «la persona che si è sposata sarà solo la sostituta». Di qui la possibilità di considerare tale forma patologica di dipendenza dalla mamma una vera e propria causa di nullità del matrimonio?
Ma non sarà troppo?
Proviamo ora ad analizzare in quali casi e con quali modalità è possibile richiedere la nullità del matrimomio.
La Sacra Rota è un meccanismo giudiziario ben oleato e assai complesso. Diciannove prelati uditori di tutte le nazionalità, 270 avvocati rotali (laureati dopo un esame assai rigoroso) in tutto il mondo.
I numeri dei Tribunali Ecclesiastici. Nel 2011 i matrimoni accertati come nulli dai Tribunali diocesani in prima e seconda istanza nel mondo sono stati 44.646. Solo negli Usa 21.325. In Italia 2515. A fine anno 2011 le cause pendenti erano 5487 e le nuove presentate 2588. Un ritmo di chiusura di 2500 cause l’anno nei tribunali diocesani. E poi la Rota Romana: 222 sentenze definite a fine 2012 con 1444 cause esaminate, 312 nuove arrivate e 1020 pendenti ad anno concluso. E poi tempi e costi. Tempi assai brevi, rispetto ai tempi dell’iter civile italiano. Costi non elevatissimi per gli onorari degli avvocati rotali- grazie alla calmierazione degli stessi imposti dalla Conferenza Episcopale Italiana nel 2010 (da 1500 a 3000 euro)- e ampia possibilità di accesso al gratuito patrocinio per i non abbienti.
In cosa consiste la nullità del matrimonio?
La nullità del matrimonio consiste nella dichiarazione di nullità dello stesso ab origine a causa di vizi del consenso, ovvero di cause ostative preesistenti o contestuali al momento del consenso, che viziano fin dall’inizio gli effetti che vengono prodotti dal sacramento.
Nel Codice di Diritto Canonico si legge: Can. 1055 – § 1. “Il patto coniugale con cui un uomo e una donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. § 2. Perciò, tra battezzati non può esistere in valido contratto matrimoniale che non sia, proprio in virtù di ciò, sacramento.” Can. 1057 – 1. “L’atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti legittimamente manifestato tra persone giuridicamente capaci; esso non può essere supplito da nessun potere umano. § 2. Il consenso matrimoniale è l’atto della volontà con cui un uomo e una donna, con patto irrevocabile, si danno e si accettano reciprocamente per costituire il matrimonio”. Il consenso espresso dalle parti, quindi, è l’atto che costituisce il matrimonio che, per la Chiesa, è anche sacramento. Proprio per ciò, nel Diritto Canonico vi sono due rilevanti presunzioni di legge enunciate nei seguenti canoni: Can. 1060 – “Il matrimonio gode del favore del diritto; in caso di dubbio, finchè non si provi il contrario, bisogna perciò ritenerlo valido”. Can. 1110 – 1: “Si presume che il consenso interno della volontà sia conforme alle parole o ai segni usati nella celebrazione del matrimonio. § 2. Ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente”.
Va quindi superata la presunzione di validità del matrimonio, e per questo si celebra il processo canonico: in sede processuale vengano accertati determinati vizi del consenso che abbiano potuto comportare la nullità del matrimonio.
Lo Stato italiano riconosce automaticamente la sentenza emessa da un tribunale canonico?
La sentenza di nullità matrimoniale emessa dai Tribunali ecclesiastici non viene in automatico riconosciuta dallo Stato, va esperito il procedimento di delibazione della sentenza (come per le sentenze straniere) presso la Corte di Appello competente per territorio.
Dopodiché, una volta ottenuta la delibazione della sentenza canonica, anche in Italia il matrimonio viene riconosciuto come nullo, e non è quindi necessario ricorrere alla procedura di divorzio (per la quale occorre aspettare tre anni dalla separazione dei coniugi)
Per quanto riguarda invece i figli, la delibazione non pregiudica i loro diritti ed il loro status di figli legittimi.
Quali sono i principali motivi di nullità del matrimonio?
Simulazione – esclusione
Il matrimonio per la sua validità richiede che gli sposi aderiscano con la propria libera volontà a quanto professato dalla Chiesa; c’è simulazione quando la volontà interna della persona che si sposa non corrisponde a quanto manifestato all’esterno.
Simulazione totale
Si parla di simulazione totale quando il contraente esclude il matrimonio nella sua totalità, svuotandolo di ogni contenuto.
Quando invece il consenso, pur accettando il matrimonio nel suo complesso, esclude un elemento essenziale o una proprietà del matrimonio, si parla di simulazione parziale che comprende i vari capi di nullità sotto elencati.
Esclusione dell’indissolubilità
Si verifica quando viene esclusa l’indissolubilità del matrimonio, riservandosi il contraente, in ipotesi di vita coniugale infelice, la possibilità di poter riacquisire la propria libertà ricorrendo al divorzio o alla nullità del matrimonio.
Esclusione della prole
Attiene alla volontà di non procreare figli nel corso del matrimonio in maniera assoluta e senza limiti di tempo.
Esclusione del bene dei coniugi
Si verifica quando il contraente esclude che il matrimonio tenda alla felicità dell’altro coniuge, svuotando il rapporto coniugale da affetto e sentimenti volti al bene dell’altro.
Esclusione dell’unità coniugale
Si verifica quando si esclude la fedeltà, ci si sposa sapendo di volere un matrimonio “aperto”, non essendo rilevante la semplice propensione occasionale all’infedeltà.
Esclusione della dignità sacramentale
Si verifica quando il contraente esclude il matrimonio come sacramento; vuole cioè il matrimonio come contratto ma non crede o non accetta il sacramento.
Incapacità per mancanza di sufficiente uso di ragione
Sono incapaci di contrarre matrimonio coloro che mancano di sufficiente uso di ragione, quantomeno ad un livello tale da poter comprendere la natura dell’atto matrimoniale che ci si accinge a contrarre. Ciò per malattie mentali e fisiche, e stati di abuso da sostanze alcoliche o stupefacenti.
Ignoranza
Si verifica quando i contraenti ignorano che il matrimonio è una comunità permanente tra un uomo ed una donna, ordinata alla procreazione della prole.
Incapacità di adempiere gli obblighi essenziali del matrimonio
Si verifica quando il soggetto, per cause di natura psichica, non è in grado di assumere ed adempiere gli obblighi essenziali del matrimonio.
Costituiscono causa di tale motivo di annullamento per esempio le affezioni (per la Chiesa) di carattere sessuale (tra cui viene ritenuta anche l’omosessualità e la ninfomania), le deviazioni o perversioni sessuali, l’alcolismo cronico, la tossicodipendenza e altri gravi disturbi di carattere psichico e caratteriali.
Errore sull’identità della persona
L’errore determina una falsa conoscenza della realtà per cui il contraente si determina alla scelta del matrimonio nella convinzione si sposare una persona diversa da quella che invece sposa.
Errore su una qualità dell’altra persona
L’errore riguardo ad una determinata qualità dell’altra persona può rendere nullo il matrimonio quando la qualità desiderata viene considerata fondamentale nella scelta di sposare q uella specifica persona.
Dolo nell’ottenimento del consenso
Il dolo è un inganno provocato per ottenere dall’altra parte il consenso al matrimonio.
Condizione
La condizione è una circostanza esterna da cui far dipendere l’efficacia di un atto giuridico e in questo caso anche del sacramento matrimoniale.
Violenza o timore
Sono le ipotesi di matrimonio contratto a causa dell’uso di violenza o grave timore incusso dall’esterno,
Impedimenti dirimenti
Sono numerosi gli impedimenti dirimenti che rendono nullo il matrimonio: l’età, l’impotenza, il vincolo di un precedente matrimonio, l’ordine sacro, il voto perpetuo di castità, il ratto, il coniugicidio, la parentela, l’affinità, la pubblica onestà e l’adozione.
Impotenza
L’incapacità sia maschile che femminile di porre in essere l’atto sessuale per cause sia organiche che funzionali o psichiche. Per la dichiarazione di nullità è necessario inoltre che l’impotenza copulativa sia antecedente al matrimonio e anche perpetua.
Matrimonio rato e non consumato
Secondo il Codice di Diritto Canonico il matrimonio è consumato quando i coniugi, dopo la celebrazione delle nozze, hanno compiuto tra loro, in modo umano, cioè volontariamente e scientemente, un atto idoneo alla generazione della prole. In mancanza il matrimonio può essere dichiarato nullo.