Spray al peperoncino: limiti e regole

SPRAY AL PEPERONCINO TRA DIFESA ED OFFESA

di avvocato Valentina Copparoni

spraypeperoncinoSi sente spesso parlare, in vicende di cronaca, di  spray al peperoncino usato, però, come arma da offesa più che da difesa. Ma quali sono le regole per l’uso di  tale sostanza?

Con il  decreto del Ministro dell’interno 12 maggio 2011 n. 103 contenente il “Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell’articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009”    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2011, n. 157 ed entrato in vigore il 9 gennaio 2012) è stata disciplinata in  maniera più precisa la materia delle bombolette spray o in generale di tutti quei prodotti a base di olio di peperoncino spesso detenuti o portati a  fini di  autodifesa (portachiavi, penne etc).
La questione da tempo infuocava un vasto dibattito sulla qualificazione di tali strumenti alla luce della legislazione italiana in materia di armi (in particolare la legge 110/1975 e 896/1967 e relative modifiche ed integrazioni).
Il Regolamento del Ministero dell’Interno stabilisce che tutti gli strumenti di autodifesa (di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110)  in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum (olio di peperoncino) e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, per essere liberamente acquistabili e portabili, devono avere come caratteristiche:

a) contenere una miscela non superiore a 20 ml;

b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10% ( quindi circa 2 grammi di olio) con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5/%. Si tratta di parametri al di sotto dei minimi degli standard internazionali che vanno dai 20 ai 38 ml di contenuto che è il valore maggiormente diffuso perché consente di non esaurire la bomboletta con una sola spruzzata, con una proiezione teorica da 4 a 6 metri e pratica da 3 a 5 metri.

 c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;

d) essere sigillati all’atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l’attivazione accidentale;

e) avere una gittata utile non superiore a tre metri.

Inoltre è obbligatorio che su tali prodotti, sia importati o comunque immessi sul territorio nazionale,  siano riportate, in lingua italiana visibile e leggibile, una serie di indicazioni quali a) denominazione legale o merceologica del prodotto e b) il divieto di vendita ai minori degli anni 16 e la confezione deve riportare:

a) nome o ragione sociale o marchio e la  sede legale del produttore, ovvero, se prodotti all’estero, dell’importatore;

b) i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione, la quantità di miscela e tutte le sue componenti;

c) le istruzioni, le precauzioni d’uso e l’indicazione che l’uso dei prodotti è consentito solo per sottrarsi a una minaccia o a una aggressione che ponga in pericolo la propria incolumità;
d) in etichetta, almeno il simbolo di pericolo Xi e l’avvertenza «irritante».

Lo spray al peperoncino viene ottenuto da un olio super concentrato  di peperoncino combinato con acqua, glicoli ed altri propellenti chimici. E’ la “capsaicina” a rendere la miscela  particolarmente “piccante”.
Con la nuova regolamentazione, le bombolette spray o in generale tutti quegli strumenti di autodifesa contenente peperoncino possono essere venduti anche da esercizi commerciali diversi dalle armerie  e non essendo più considerati strumenti atti ad offendere o armi, qualora si badi bene siano conformi alle caratteristiche dettate dalla normativa, possono essere portati con sé senza alcuna giustificazione. Qualora, invece,  superino i parametri indicati,  continuano ad essere vietati e considerati non strumenti atti ad offendere ma  armi proprie non da sparo.In questo ultimo caso tali prodotti devono essere venduti in armeria soltanto a chi è munito di porto d’armi o nulla osta , devono essere denunciati e non possono essere portati per alcun motivo fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze, pena le  sanzioni di cui all’art. 35 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (per i fabbricanti e commercianti di armi) e artt. 697 (Detenzione abusiva di armi) e 699 (porto abusivo di armi) del codice penale.

Per quanto riguarda l’utilizzo, si tratta in ogni caso di strumenti che possono essere usati solo per autodifesa. Ogni altro impiego, ad es. come strumento di offesa, è punito e può comportare responsabilità sia penali che civili; si può rischiare un’accusa per “getto pericoloso di cose” (art. 674 c.p.) ma in caso in cui si provocano lesioni, anche quella di lesioni personali.
Pertanto, dopo le modifiche apportate nel 2009 all’art. 2 della legge n. 110/75, non vi è più alcun illecito, e quindi non si applica alcuna sanzione, se le armi ivi elencate vengono giudicate prive di apprezzabili potenzialità offensive dalla competente Commissione interministeriale e  per gli  spray da autodifesa contenenti oleoresin capsicum, ciò è avvenuto appunto con il decreto del 12 maggio scorso.
In realtà molto si è discusso sulla contraddittorietà di riconoscere come leciti strumenti di autodifesa purchè siano privi di capacità lesiva dato che con tale caratteristica sarebbero evidentemente privi di alcuna utilità, per questo l’interpretazione che per ora è stata data di tale requisito è quello di una “minima capacità lesiva”.

 

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