Stangata del Garante Privacy alla Tim per telemarketing selvaggio

ANALIZZIAMO LE MOTIVAZIONI GIURIDICHE DELLA SANZIONE

di avv. Fedora Fratini

Il Garante della Privacy ha sanzionato la Tim per 840mila euro “per aver effettuato telefonate promozionali senza consenso nei confronti di tutti gli ex clienti che non avevano dato l’autorizzazione a ricevere chiamate commerciali o l’avevano revocata. Con questa campagna pubblicitaria la società intendeva verificare un loro eventuale cambiamento di interesse”.
Nello specifico viene contestato a Telecom di aver effettuato telefonate promozionali nei confronti di ex clienti nonostante questi ultimi non avessero mai dato il loro consenso a ricevere chiamate pubblicitarie o, sebbene lo avessero inizialmente prestato, l’avevano successivamente revocato.
In altre parole, secondo il Garante ben 2milioni di utenti, i cosidetti “cessati e non consensati” (ovvero che non hanno concesso il proprio consenso ad essere raggiunti da telemarketing), dopo aver abbondonato negli anni passati Telecom Italia, oggi Tim, erano stati vittima di telefonate moleste da parte dell’ex monopolista che voleva convincere a tornare sui loro passi.
Il comportamento messo in atto dalla Società si è svolto sulla “base di una scelta consapevole e non per mera negligenza”, in quanto aveva “tutti gli elementi interpretativi che le avrebbero dovuto consentire di assumere delle decisioni in linea con l’ordinamento vigente e con gli orientamenti dell’autorità”: sono state queste le parole dell’Autorità.
Il caso risale al 2015, quando Tim ha avviato una campagna pubblicitaria nei confronti di ex clienti con l’intento di “verificare se i medesimi intendessero ‘cambiare idea’, e rilasciare il proprio consenso ad essere ricontattati per ricevere informazioni promozionali sulle nuove offerte”.
La sanzione di cui si parla arriva a pochi giorni dalla messa in opera delle nuove regole sul telemarketing (ovvero la legge 5/2018), ed in particolare sul c.d. “registro delle opposizioni”, ovvero l’elenco dove è possibile inserire il proprio numero di telefono fisso o del cellulare per non essere contattati da chiamate pubblicitarie.
La Legge 11 gennaio 2018, n. 5, recante “Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato”, stabilisce, infatti, che tutte le chiamate provenienti dai call center saranno riconoscibili attraverso due particolari prefissi, uno a scopo commerciale e l’altro a fini statistici.
Gli operatori che svolgono attività di call center rivolte a utenze fisse o mobili saranno obbligati a rendere identificabile la linea chiamante.
L’operatività del provvedimento sarà scandita da due passaggi:
-entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) dovrà individuare due codici o prefissi specifici, idonei ad identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale;
-gli operatori esercenti i servizi di call center dovranno adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate, richiedendo all’AGCOM entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento l’assegnazione delle relative numerazioni, oppure presentando l’identità della linea a cui possono essere contattati.
La stessa AGCOM è deputata a vigilare al rispetto dei nuovi obblighi, la cui violazione comporta l’applicazione di sanzioni (previste dall’articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249).
L’altra novità è la possibilità per i consumatori di censire presso il registro delle opposizioni, non più soltanto le numerazioni fisse, bensì pure le utenze mobili.
La possibilità di opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche, effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono, è previsto per due categorie di finalità:
a) invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta,
b) compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Inizialmente, le sanzioni previste erano di 60 mila euro per la violazione dell’articolo 162 del Codice in materia di protezione dei dati personali e di 150 mila euro per la violazione dell’articolo 164 dello stesso codice, ma sono state quadruplicate, in quanto, ragionando sull’utile di Tim nel 2016, sarebbero state altrimenti “inefficaci” in relazione alle condizioni economiche del contravventore.
Telecom non è nuova a condotte del genere: già nel 2007 il Garante aveva imposto alla compagnia telefonica di adeguarsi alle regole sulla privacy in materia di chiamate pubblicitarie, imponendo la necessità di acquisizione del previo consenso da parte del soggetto che si intendeva raggiungere con l’offerta promozionale.
Si dice soddisfatto Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori, della sanzione impartita dal Garante della Privacy: “Ottima notizia. Basta con le telefonate indesiderate o addirittura moleste. Speriamo che questa sanzione possa avere un potere dissuasivo rispetto ad un telemarketing ormai selvaggio che ha appena richiesto un intervento anche da parte del legislatore”.

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