RIVALUTATO L’INDENNIZZO PER 60 MILA CONTAGIATI DA SANGUE INFETTOotogramma)
di Avv. Tommaso Rossi (Studio Legale RPC di Ancona)
Una strage sconosciuta ed invisibile. Una strage subdola e inaspettata. Durata più di venti anni. Senza missili e carri armati.
Ma sangue, solo sangue, tanto sangue.
Sangue infetto. Trasfusioni killer.
L’ospedale che dovrebbe guarirti ti inietta virus letali.
Morti lentissime, anno dopo anno, sofferenza su sofferenza: incomprensione, incredulità, sgomento, terrore, solitudine, paura. E infine comprensione, la comprensione della morte che ti guarda e ti aspetta con il sorriso beffardo di chi sa che così, proprio, così no, non te l’aspettavi.
Emotrasfusioni dalla fine degli anni ’60 agli anni ’90: epatite C e AIDS. Malattie ancora poco conosciute, sangue non controllato, e tante morti silenti.
Gli italiani, oltre 60 mila, contagiati da trasfusioni di sangue o da emoderivati infetti hanno vinto la loro battaglia alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo.
Lo Stato dovrà versare a tutti gli infettati l’importo della rivalutazione annuale secondo il tasso di inflazione dell’indennità integrativa speciale prevista dalla legge 210/1992, un’indennità che si aggiunge al risarcimento danni che può essere disposto dal Giudice civile in cause intentate contro il Ministero della Salute.
Secondo i giudici della Corte Europea di Strasburgo, l’adozione da parte del governo del decreto legge n. 78/2010- che aveva stabilito l’impossibilità di rivalutazione monetaria della parte complementare dell’indennità- viola il principio dello Stato di diritto e del diritto dei ricorrenti a un processo equo. Nel 2005, la Cassazione aveva stabilito che le due parti dovevano essere rivalutate ogni anno in base all’inflazione. Una interpretazione rivista quattro anni più tardi, quando la Cassazione ha indicato come rivalutabile solo la parte fissa dell’indennità.
Lo Stato Italiano non ha mai pagato la rivalutazione annuale. Oltre al danno, un danno enorme e infame, la beffa. Odiosa beffa di uno stato killer e avaro.
Ora, grazie a questa sentenza, tutti i cittadini infettati possono percepire gli arretrati dell’adeguamento Istat per l’indennizzo loro riconosciuto, a partire dal momento del riconoscimento per legge della loro condizione ».
Ma da dove nascono gli obblighi dello Stato di controllo del sangue e tutela della salute dei soggetti sottoposti ad emotrasfusione?
La legge n. 592/1967 ( in particolare artt. 20 e 21 e 22) attribuisce al Ministero della Sanità il compito di emanare le direttive per l’organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti la raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, alla preparazione dei suoi derivati e di esercitare suddetta attività vigilanza, nonché il compito di autorizzare l’istituzione di appositi centri nei quali svolgere materialmente dette attività. Tali poteri sono stati esercitati con il D.M. 18/06/1971 contenente direttive tecniche per la determinazione dei requisiti del sangue umano e dei suoi derivati e con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1256/1971 (recante il regolamento di esecuzione della legge n. 592/1967) che all’art. 44 prescrive di controllare se il donatore di sangue era affetto da epatite virale vietandone in tale caso la trasfusione ad altri.
Ciò non è stato fatto. Comportamento colpevole. Ancor più colpevole tentare di lucrare qualche decina di euro su persone o famiglie colpite da un attacco killer e traditore.
L’Europa, per fortuna, ristabilisce dignità a uno Stato che, guardandosi allo specchio, troppo spesso non si accorge di non averne.