L’APPLICAZIONE DEL MICROCHIP OBBLIGATORIA PER LEGGE
di dott.ssa Alessandra Gargiulo (Medico Veterinario)*
In questo articolo tratterò l’argomento dell’applicazione del
microchip ne l cane, pratica peraltro obbligatoria per legge
Innanzitutto …Che cosa è l’anagrafe canina?
E’ un sistema di registrazione, informatizzato, per ora obbligatoria solo
alla specie canina, presente nel territorio regionale istituito in
riferimento alla Legge Regionale 20 gennaio 1997 e succ. modd. presso i
Servizi Veterinari di ogni Zona Territoriale dell’ASUR e presso i Medici
Veterinari LLPP abilitati ad accedere all’anagrafe canina
informatizzata regionale.
Questo sistema è prioritario e del tutto indipendente dalla registrazione
dei cani all’Ente Nazionale Cinofilo Italiano (ENCI); il cane registrato
ENCI, pur se riconosciuto il sistema di individuazione, va comunque,
obbligatoriamente, iscritto all’anagrafe canina; è sbagliato dunque
pensare, che l’iscrizione ENCI comporti automaticamente l’iscrizione
all’anagrafe canina.
Come funziona?
La registrazione avviene mettendo in relazione bi-univoca un cane, individuato attraverso la razza,
il sesso, il colore ecc., ed un codice numerico presente in un microchip
inoculato sottocute all’animale.
Il cane, così individuato, viene a sua volta messo in relazione ad un
proprietario che deve essere maggiorenne. La relazione fra proprietario e
cane può essere con un solo cane (uno a uno) o con più cani (uno a molti).
Il tutto viene archiviato in un sistema informatizzato.
Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far
identificare e registrare l’animale nel secondo mese di vita (cioè tra
i 30 ed i 60 giorni), mediante l’applicazione del microchip.
L’applicazione avviene con inoculazione sottocutanea al lato sinistro del
collo di un chip della grandezza di un “chicco di riso”, già predisposto
in una siringa sterile monouso.
Tale intervento è considerato un atto medico-veterinario, e deve essere
effettuato esclusivamente:
a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;
b) da veterinari libero professionisti che siano stati abilitati ad
accedere all’anagrafe canina regionale.
I veterinari che provvedono all’applicazione del microchip devono
contestualmente effettuare la registrazione nell’anagrafe canina dei
soggetti identificati.
Il certificato di iscrizione in anagrafe canina, debitamente stampato e
controfirmato da veterinario e proprietario, deve accompagnare il cane in
tutti i trasferimenti di proprietà.
Uno specifico strumento di cui sono forniti i Servizi Veterinari e la
Polizia locale (dispositivo di lettura ISO compatibile, c.d. “lettore di
microchip”) consente la rilevazione e lettura del chip e permette quindi
di risalire ai dati del proprietario.
Effetti collaterali?:
se l’inoculazione è fatta rispettando le consuete norme di disinfezione ed
asepsi, nessuno; il chip, una volta inoculato, è assolutamente indolore,
l’organismo tende ad isolarlo nel punto di inoculo e rimane leggibile per
l’intera vita del soggetto.
Dove si può fare?
presso le strutture dei Servizi Sanità Animale dei Dipartimenti di
Prevenzione delle ZoneTerritoriali–ASUR
presso gli Ambulatori e le Cliniche private dei Medici Veterinari Liberi
Professionisti convenzionati per l’anagrafe canina regionale.
Chi è tenuto a farlo?
I proprietari o i detentori dei cani a qualsiasi titolo (affezione o
commercio).
I proprietari o detentori di cani provenienti da altre Regioni o
dall’Estero devono provvedere a farne denuncia entro 10 giorni ai Servizi
di Sanità Animale.
Secondo l’ordinanza ministeriale del 6 agosto 2008 il proprietario o il
detentore di cani di eta’ superiore ai due mesi ha avuto a
disposizione trenta giorni dalla data di entrata in vigore per
identificare e registrare il proprio cane, così come, negli stessi
termini, chi avesse avuto cani gia’ identificati ma non ancora
registrati, e’ stato obbligato a provvedere alla registrazione.
Chi non deve farlo?
Le disposizioni della nuova Ordinanza non si applicano ai cani già
identificati, in conformita’ alla legge 14 agosto 1991, n. 281 e
alla Legge Regionale 10 del 1997.
Quindi anche i cani contraddistinti da tatuaggio leggibile e gia’
iscritti nell’anagrafe canina sono in regola con la normativa attuale
e non devono effettuare alcuna nuova registrazione.
E dopo aver iscritto il proprio cane all’anagrafe canina regionale…
Cosa segnalare?
la scomparsa
la morte
il trasferimento a qualsiasi titolo dell’animale
A chi segnalare?
Ai Servizi di Sanità animale dei Dipartimenti di Prevenzione delle Zone
Territoriali – ASUR
Quando farlo?
La scomparsa dell’animale va segnalata immediatamente con il mezzo di
comunicazione più veloce, cui seguirà entro tre giorni comunicazione
scritta che necessita di conferma entro cinque giorni dall’evento.
La morte dell’animale entro il secondo giorno successivo
all’evento, per consentire eventualmente al servizio veterinario
l’accertamento delle cause di morte, anche in questo caso confermata
per iscritto entro cinque giorni dall’evento.
La segnalazione di trasferimento deve essere fatta, entro 15 giorni, per
iscritto e controfirmata dal nuovo proprietario
Per la violazione delle norme su esposte si applicano delle sanzioni
amministrative pecuniarie, che verranno indicate dagli organi competenti.
Se acquisto un cane?
Poiché è vietata la vendita di cani di eta’ inferiore ai due mesi,
nonchè di cani non identificati e registrati ,bisogna fare attenzione al
momento dell’acquisto che ogni regola sia stata rispettata.
Dopodiché è sufficiente recarsi presso il Servizio Sanità Animale della
propria Zona territoriale – ASUR per aggiornare i dati, presenti
nell’Anagrafe canina regionale, in relazione all’avvenuto passaggio di
proprietà.
E i cani randagi?
I Comuni sono tenuti ad identificare e registrare in anagrafe canina, a
cura del Servizio Veterinario pubblico, i cani rinvenuti o catturati sul
territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero
convenzionate.
Chi volesse adottare un cane dai canili pubblici lo troverebbe quindi già
in regola con le leggi.
Nel caso in cui il proprietario o il detentore intenda rinunciare alla
proprietà o alla detenzione dell’animale da affezione per sopravvenuta e
comprovata impossibilità di mantenimento, deve darne immediata
comunicazione al Sindaco del Comune di residenza che, accertata la
fondatezza della motivazione, dispone il trasferimento dell’animale nelle
strutture di ricovero.
Le spese per il ricovero nei canili degli animali da affezione, nonchè per
gli eventuali trattamenti sanitari sono a carico dei proprietari o
detentori. La rinuncia alla proprietà o detenzione e il mancato ritiro dai
canili non esclude l’addebito a carico dei proprietari o detentori delle
spese di mantenimento sostenute dal Comune, salvo i casi di disagio
socio-economico accertati dal Comune.
* Ambulatorio Veterinario TRE ARCHI (Osimo, Ancona)